Art. 5.
 
   1.  Il  piano,  corredato  delle  osservazioni  e  delle  proposte
formulate  dalle  province  regionali  e  del  parere  del  Consiglio
regionale  dell'economia  e  del  lavoro,  di  cui  all'art.  15,  e'
presentato all'assemblea  regionale  dal  presidente  della  Regione,
previa  deliberazione  della  giunta  regionale,  ed e' approvata con
legge regionale.