Art. 6.
 
   1.  Il piano e' esaminato dalla competente commissione legislativa
permanente   ed   e'   sottoposto   all'assemblea    regionale    per
l'approvazione.
   2.  I  progetti di attuazione di cui all'art. 7 sono sottoposti al
parere  delle  commissioni  legislative  permanenti  competenti   per
materia  e trasmessi alla commissione di cui al comma primo, la quale
esprime parere sulla compatibilita' con gli  obiettivi  generali  del
piano  e sulla relativa copertura finanziaria. Il parere sui progetti
di attuazione e' reso con il voto favorevole  della  maggioranza  dei
componenti.
   3. Sulla base di apposita relazione del Governo, la commissione di
cui al comma primo  verifica,  almeno  semestralmente,  lo  stato  di
avanzamento dei progetti di attuazione del piano. Accerta altresi' la
compatibilita', nei contenuti e nelle procedure,  tra  i  disegni  di
legge  e  gli indirizzi fissati dagli strumenti della programmazione.
Formula, inoltre, proposte  e  adotta  iniziative  per  l'adeguamento
della  legislazione  vigente  agli  obiettivi,  ai  contenuti  e alle
procedure della programmazione.