Art. 6. 1. Il piano e' esaminato dalla competente commissione legislativa permanente ed e' sottoposto all'assemblea regionale per l'approvazione. 2. I progetti di attuazione di cui all'art. 7 sono sottoposti al parere delle commissioni legislative permanenti competenti per materia e trasmessi alla commissione di cui al comma primo, la quale esprime parere sulla compatibilita' con gli obiettivi generali del piano e sulla relativa copertura finanziaria. Il parere sui progetti di attuazione e' reso con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 3. Sulla base di apposita relazione del Governo, la commissione di cui al comma primo verifica, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento dei progetti di attuazione del piano. Accerta altresi' la compatibilita', nei contenuti e nelle procedure, tra i disegni di legge e gli indirizzi fissati dagli strumenti della programmazione. Formula, inoltre, proposte e adotta iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente agli obiettivi, ai contenuti e alle procedure della programmazione.