Art. 7. 1. I progetti di attuazione del piano sono approvati dalla giunta regionale con la previsione della relativa dotazione finanziaria, delle procedure e dei tempi di realizzazione, nonche' con l'indicazione delle linee essenziali delle leggi eventualmente necessarie per la loro attuazione. 2. Con le stesse modalita' sono approvati tutti i documenti programmatori regionali previsti dalla legislazione vigente o richiesti da piani di settore o da prescrizioni della programmazione nazionale, dell'intervento per il Mezzogiorno e della Comunita' economica europea. Gli schemi dei documenti programmatori rivolti ad impegnare la spesa extraregionale sono inviati alla competente commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale per il parere di cui all'art. 6, comma secondo. 3. In conformita' delle indicazioni del piano la giunta regionale approva ogni anno, su proposta del presidente della Regione, d'intesa con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il programma annuale, che deve prevedere anche i programmi di utilizzazione delle risorse di cui all'art. 2, comma secondo. 4. Il programma annuale viene presentato all'assemblea regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione. 5. Nello stesso termine viene presentata all'assemblea regionale la nota di aggiornamento del piano, elaborata con le stesse modalita' e procedure del piano, sulla base delle nuove realta' ed esigenze manifestatesi nel corso del periodo di validita' del piano medesimo.