Art. 7.
 
   1.  I progetti di attuazione del piano sono approvati dalla giunta
regionale con la previsione  della  relativa  dotazione  finanziaria,
delle   procedure   e   dei   tempi  di  realizzazione,  nonche'  con
l'indicazione  delle  linee  essenziali  delle  leggi   eventualmente
necessarie per la loro attuazione.
   2.  Con  le  stesse  modalita'  sono  approvati  tutti i documenti
programmatori  regionali  previsti  dalla  legislazione   vigente   o
richiesti  da piani di settore o da prescrizioni della programmazione
nazionale, dell'intervento  per  il  Mezzogiorno  e  della  Comunita'
economica  europea. Gli schemi dei documenti programmatori rivolti ad
impegnare  la  spesa  extraregionale  sono  inviati  alla  competente
commissione  legislativa  permanente  dell'assemblea regionale per il
parere di cui all'art. 6, comma secondo.
   3.  In conformita' delle indicazioni del piano la giunta regionale
approva ogni anno, su proposta del presidente della Regione, d'intesa
con  l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il programma
annuale, che deve prevedere anche i programmi di utilizzazione  delle
risorse di cui all'art. 2, comma secondo.
   4.  Il  programma annuale viene presentato all'assemblea regionale
contestualmente al bilancio annuale di previsione.
   5.  Nello  stesso termine viene presentata all'assemblea regionale
la nota di aggiornamento del piano, elaborata con le stesse modalita'
e  procedure  del  piano,  sulla base delle nuove realta' ed esigenze
manifestatesi nel corso del periodo di validita' del piano  medesimo.