Art. 8. 1. I singoli progetti di attuazione e gli altri strumenti programmatori debbono essere accompagnati da una scheda che ne espliciti i criteri di economicita' e coerenza al piano. 2. A tal fine e' costituito presso la presidenza della Regione, alle dirette dipendenze del presidente ed a supporto delle strutture che provvedono alla redazione dei progetti di attuazione, un nucleo di valutazione, composto da personale dell'amministrazione regionale che abbia particolare competenza ed esperienza professionale in materia economico-finanziaria e tecnica. 3. I componenti del suddetto nucleo vengono nominati con decreto del presidente della Regione, che stabilisce anche le modalita' di strutturazione interna dello stesso.