Art. 8.
 
   1.  I  singoli  progetti  di  attuazione  e  gli  altri  strumenti
programmatori debbono  essere  accompagnati  da  una  scheda  che  ne
espliciti i criteri di economicita' e coerenza al piano.
   2.  A  tal  fine e' costituito presso la presidenza della Regione,
alle dirette dipendenze del presidente ed a supporto delle  strutture
che  provvedono  alla redazione dei progetti di attuazione, un nucleo
di valutazione, composto da personale dell'amministrazione  regionale
che  abbia  particolare  competenza  ed  esperienza  professionale in
materia economico-finanziaria e tecnica.
   3.  I  componenti del suddetto nucleo vengono nominati con decreto
del presidente della Regione, che stabilisce anche  le  modalita'  di
strutturazione interna dello stesso.