Art. 9.
 
   1.  Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il presidente della
Regione predispone la relazione annuale sulle modalita' ed i tempi di
attuazione degli atti di programmazione.
   2.  La  relazione  viene  esaminata  in  una sessione speciale del
consiglio regionale  dell'economia  e  del  lavoro,  sottoposta  alla
deliberazione  della  giunta  regionale  e  trasmessa, insieme con le
considerazioni del Consiglio medesimo,  alla  competente  commissione
legislativa permanente dell'assemblea regionale.