Art. 9. 1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il presidente della Regione predispone la relazione annuale sulle modalita' ed i tempi di attuazione degli atti di programmazione. 2. La relazione viene esaminata in una sessione speciale del consiglio regionale dell'economia e del lavoro, sottoposta alla deliberazione della giunta regionale e trasmessa, insieme con le considerazioni del Consiglio medesimo, alla competente commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale.