Art. 15-bis
                    Definizione e caratteristiche
 
   Sono  residence  le strutture ricettive costituite da almeno sette
unita' abitative mono e/o pluslocali, ciascuna arredata, corredata  e
dotata  di  servizi  igienici  e  di cucina, gestite unitariamente in
forma  imprenditoriale  per  fornire  alloggio   e   servizi,   anche
centralizzati,  secondo i requisiti minimi obbligatori previsti nella
tabella allegata alla presente legge (allegato B).
   Le  unita'  immobiliari  devono  essere ubicate in stabili a corpo
unico od a piu' corpi.
   La  gestione  di  residence  non  comprende la somministrazione di
cibi.