Art. 15-bis Definizione e caratteristiche Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unita' abitative mono e/o pluslocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati, secondo i requisiti minimi obbligatori previsti nella tabella allegata alla presente legge (allegato B). Le unita' immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a piu' corpi. La gestione di residence non comprende la somministrazione di cibi.