Art. 15-quater
      Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'
 
   Chi  intende  gestire  residence,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 15-bis, deve richiedere preventiva autorizzazione al  comune
in cui si svolge l'attivita', indicando:
    generalita' del richiedente;
    denominazione del richiedente;
    generalita'  del rappresentante legale nella gestione, qualora il
richiedente intenda avvalersene;
    periodi di esercizio dell'attivita';
    caratteristiche e modalita' di prestazione dei servizi;
    ubicazione e caratteristiche dei residence.
   L'autorizzazione     all'esercizio     puo'     comprendere     la
somministrazione di bevande limitatamente alle persone alloggiate.
   Con  distinta  autorizzazione  potra'  altresi' essere consentita,
sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione  di
bevande superalcooliche.
   I  titolari  o gestori dei residence sono tenuti a iscriversi alla
sezione speciale del registro degli esercenti il  commercio  prevista
dall'art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.