Art. 15-quater Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' Chi intende gestire residence, secondo le modalita' di cui all'art. 15-bis, deve richiedere preventiva autorizzazione al comune in cui si svolge l'attivita', indicando: generalita' del richiedente; denominazione del richiedente; generalita' del rappresentante legale nella gestione, qualora il richiedente intenda avvalersene; periodi di esercizio dell'attivita'; caratteristiche e modalita' di prestazione dei servizi; ubicazione e caratteristiche dei residence. L'autorizzazione all'esercizio puo' comprendere la somministrazione di bevande limitatamente alle persone alloggiate. Con distinta autorizzazione potra' altresi' essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche. I titolari o gestori dei residence sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.