Art. 2. Dopo il Titolo V della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, aggiunto il "Titolo V bis", "Residence", composto dagli articoli 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, di cui al presente articolo. Dopo l'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, sono aggiunti i seguenti: