Art. 2.
 
   Dopo  il  Titolo  V  della  legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1,
aggiunto il "Titolo V  bis",  "Residence",  composto  dagli  articoli
15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, di cui al presente articolo.
   Dopo  l'art.  15 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, sono
aggiunti i seguenti: