Art. 3. Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere per la gestione di case ed appartamenti per vacanze, sono classificati dal comune ai fini della comparazione delle categorie previste dal regio-decreto 24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (allegato A). I residence classificati in tre categorie ai sensi dell'articolo precedente corrispondono, ai fini di cui al presente articolo, alle prime tre categorie di cui al regio-decreto 24 novembre 1938, n. 1926".