Art. 3.
 
   Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 10 gennaio 1987,
n. 1, e' sostituito dal seguente:
   "Gli  alloggi  utilizzati  per l'esercizio di affittacamere per la
gestione di case ed appartamenti per vacanze, sono  classificati  dal
comune  ai  fini  della  comparazione  delle  categorie  previste dal
regio-decreto 24 novembre 1938, n. 1926, in quattro  categorie  sulla
base  della  tabella  di classificazione allegata alla presente legge
(allegato A).
   I  residence  classificati in tre categorie ai sensi dell'articolo
precedente corrispondono, ai fini di cui al presente  articolo,  alle
prime  tre  categorie  di  cui  al regio-decreto 24 novembre 1938, n.
1926".