Art. 4.
 
   Il primo comma dell'art. 25 della legge regionale 10 gennaio 1987,
n. 1, e' sostituito dal seguente:
   "Entro  un  biennio dalla data di entrata in vigore della presente
legge i residence, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu', i
rifugi  alpini  e  gli esercizi di affittacamere gia' operanti devono
essere adeguati, per poter continuare l'attivita', ai requisiti della
presente   legge;   in  tale  periodo  possono  essere  rinnovate  le
autorizzazioni  di  esercizio  sempre  che  sussistano  i   requisiti
previsti  dalla  legislazione  che  disciplinava  precedentemente  le
singole attivita'".