Art. 4. Il primo comma dell'art. 25 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i residence, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere gia' operanti devono essere adeguati, per poter continuare l'attivita', ai requisiti della presente legge; in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attivita'".