Art. 3.
 
   La  regione  Toscana,  eroga  all'associazione "Centro di ricerca,
produzione e didattica musicale Tempo Reale", per gli anni  1987-1990
un    contributo    annuale   per   lo   svolgimento   dell'attivita'
dell'associazione non superiore a L. 300.000.000.
   L'ammontare  del  contributo,  entro il limite stabilito dal primo
comma, e' determinato annualmente dalla giunta regionale, sentita  la
competente  commissione  consiliare, entro il 31 marzo sulla base del
conto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione
sull'attivita'  svolta  nonche'  del bilancio di previsione corredato
del programma delle attivita' che l'associazione presenta, deliberati
dai competenti organi della stessa, alla giunta regionale entro il 28
febbraio.
   Per  l'anno 1988 il contributo comprensivo della quota associativa
e' stabilito in L.  100.000.000.  Alla  sua  erogazione  provvede  la
giunta  regionale  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.