Art. 3. La regione Toscana, eroga all'associazione "Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale", per gli anni 1987-1990 un contributo annuale per lo svolgimento dell'attivita' dell'associazione non superiore a L. 300.000.000. L'ammontare del contributo, entro il limite stabilito dal primo comma, e' determinato annualmente dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 marzo sulla base del conto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione sull'attivita' svolta nonche' del bilancio di previsione corredato del programma delle attivita' che l'associazione presenta, deliberati dai competenti organi della stessa, alla giunta regionale entro il 28 febbraio. Per l'anno 1988 il contributo comprensivo della quota associativa e' stabilito in L. 100.000.000. Alla sua erogazione provvede la giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.