Art. 4.
 
   All'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge si fa
fronte, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134  della  legge
regionale 6 maggio 1977, n. 28, con la quota non utilizzata del fondo
globale di L. 100.000.000 iscritta al  cap.  50000  del  bilancio  di
previsione dell'esercizio finanziario 1987.
   Ai  sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente
capoverso, lo stanziamento della nuova spesa e' assegnato al bilancio
del corrente esercizio al seguente nuovo capitolo:
   cap.   16070   -  Contributo  della  Regione  all'attivita'  della
associazione "Centro di ricerca,  produzione,  e  didattica  musicale
Tempo Reale" L. 100.000.000.
   All'onere  di  spesa  per  gli  esercizi  1989-1990  provvedono le
relative leggi di bilancio.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 9 marzo 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 26
gennaio 1988 ed e' stata vistata dal commissario del  Governo  il  29
febbraio 1988.