Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, con la quota non utilizzata del fondo globale di L. 100.000.000 iscritta al cap. 50000 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987. Ai sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente capoverso, lo stanziamento della nuova spesa e' assegnato al bilancio del corrente esercizio al seguente nuovo capitolo: cap. 16070 - Contributo della Regione all'attivita' della associazione "Centro di ricerca, produzione, e didattica musicale Tempo Reale" L. 100.000.000. All'onere di spesa per gli esercizi 1989-1990 provvedono le relative leggi di bilancio. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 9 marzo 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 26 gennaio 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 29 febbraio 1988.