Art. 2.
 
   1.  Il  consiglio  regionale delibera, ai sensi dell'art. 59 dello
statuto, la partecipazione della  Regione  alle  societa'  consortili
subordinatamente:
    alla  verifica  della  conformita'  dello statuto societario alle
disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1975, n.  46
e successive modificazioni;
    all'accertamento  che  la struttura mercantile cui la societa' e'
riferita risulti prevista dalla legge regionale 2 agosto 1983, n.  57
e conforme alle disposizioni della stessa.