Art. 2. 1. Il consiglio regionale delibera, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, la partecipazione della Regione alle societa' consortili subordinatamente: alla verifica della conformita' dello statuto societario alle disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 46 e successive modificazioni; all'accertamento che la struttura mercantile cui la societa' e' riferita risulti prevista dalla legge regionale 2 agosto 1983, n. 57 e conforme alle disposizioni della stessa.