Art. 2. O b i e t t i v i 1. La regione Toscana nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri, partecipa con propri progetti alla formulazione ed all'attuazione delle attivita' e degli scambi previsti dai protocolli bilaterali e multilaterali e promuove iniziative tese a realizzare scambi di esperienze con lo scopo di favorire l'armonico sviluppo sociale della Regione. 2. Inoltre promuove attivita' di informazione, nell'ambito del proprio territorio, sulle politiche comunitarie in materie trasferite alle Regioni e sulle procedure per ottenere finanziamenti e contributi comunitari.