Art. 2.
                          O b i e t t i v i
 
   1.  La  regione  Toscana  nel  rispetto  delle disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio
1977,  n.  616, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 marzo 1980 e nel quadro  degli  accordi  stipulati  dal  Ministero
degli  affari esteri, partecipa con propri progetti alla formulazione
ed  all'attuazione  delle  attivita'  e  degli  scambi  previsti  dai
protocolli  bilaterali  e  multilaterali e promuove iniziative tese a
realizzare scambi di esperienze con lo scopo di  favorire  l'armonico
sviluppo sociale della Regione.
   2.  Inoltre  promuove  attivita'  di informazione, nell'ambito del
proprio territorio, sulle politiche comunitarie in materie trasferite
alle   Regioni   e  sulle  procedure  per  ottenere  finanziamenti  e
contributi comunitari.