Art. 3.
                  Ambito di applicazione della legge
 
   1.  Per  il  raggiungimento  delle finalita' di cui all'art. 1, la
Regione favorisce:
    1)  il gemellaggio dei comuni od altri enti locali con quelli dei
paesi membri della comunita' europea e del consiglio d'Europa;
    2) lo scambio tra giovani di eta' inferiore ai 18 anni;
    3)  le  attivita'  formative generali coerenti con il processo di
integrazione politica europea per i giovani delle scuole dell'obbligo
e medie superiori da attuarsi d'intesa con i distretti scolastici;
    4)  le  attivita'  formative  specifiche per operatori pubblici e
privati  tese  a  conoscere  le  modalita'  di  utilizzazione   degli
strumenti  di  intervento  finanziario  della  comunita'  Europea, in
relazione alla politica regionale europea.
   2. La Regione inoltre:
     a)  partecipa  ad  organismi  e  associazioni  costituiti tra le
Regioni e gli enti locali relativamente all'attivita' delle comunita'
europee e del consiglio d'Europa;
     b)   promuove   e   favorisce   la  diffusione  delle  tematiche
dell'integrazione europea;
     c)  promuove ed organizza manifestazioni dirette e perseguire le
finalita' di cui al precedente articolo 1), favorendo le attivita' di
studio intese alla valorizzazione delle autonomie regionali e locali,
di  ricerca,  di  scambi  di  esperienze,  di   informazione   e   di
divulgazione, volte a promuovere l'unita' europea.
     d)  favorisce  le  iniziative  intese  al  consolidamento, tra i
giovani, dell'indennita' europea e  promuove  scambi  tra  i  giovani
stessi  nel  quadro  dei programmi e delle iniziative della comunita'
europea;
     e)  stabilisce  rapporti  con le organizzazioni europeiste della
Toscana.