Art. 5.
                  Rapporto annuale sulle iniziative
 
   1.  La  giunta  regionale,  in  occasione  della  discussione  del
bilancio annuale, presenta al consiglio regionale:
    A)  un rapporto sull'atttivita' svolta concernente la valutazione
globale delle attivita' incentivate con  riferimento  sia  alla  loro
attuazione  sia alla idoneita' a favorire lo sviluppo del processo di
integrazione politica europea;
    B) un programma per l'anno successivo.
   2.   Il   consiglio  regionale,  tenendo  conto  delle  risultanze
dell'atttivita' pregressa, determina gli indirizzi ai  quali  comuni,
province  e  associazioni  europeiste devono attenersi in ordine agli
adempimenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
   3.  In  sede di prima attuazione della presente legge il consiglio
regionale determina gli indirizzi di cui al  precedente  comma  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  stessa.  Il
programma  di  cui  al  precedente  articolo  4  e'  inoltrato  dalle
amministrazioni  provinciali alla giunta regionale entro i successivi
novanta giorni.