Art. 6. Finanziamento regionale 1. La giunta regionale esaminato il programma di cui al precedente articolo 4, consulta la federazione regionale dell'AICCRE, Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa, e trasmette al consiglio regionale apposita proposta di deliberazione, che determina le inizitive da ammettere ai benefici della presente legge, la spesa di linea di massima occorrente per l'attuazione delle iniziative stesse e la quota a carico della Regione, dando mandato alla giunta di assumere contestualmente il relativo impegno e di accreditare a favore degli enti beneficiari il 50% della quota a carico della Regione. 2. La quota a carico della Regione deve comunque essere contenuta nei limiti del 50% delle spese ritenute ammissibili, ovvero, per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti nei limiti del 25% delle spese stesse. La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.