Art. 6.
                       Finanziamento regionale
 
   1. La giunta regionale esaminato il programma di cui al precedente
articolo  4,   consulta   la   federazione   regionale   dell'AICCRE,
Associazione  italiana  per  il  consiglio dei comuni e delle regioni
d'Europa, e trasmette al consiglio  regionale  apposita  proposta  di
deliberazione,  che  determina  le inizitive da ammettere ai benefici
della presente legge, la spesa di linea  di  massima  occorrente  per
l'attuazione  delle  iniziative  stesse  e  la  quota  a carico della
Regione, dando mandato alla giunta  di  assumere  contestualmente  il
relativo  impegno e di accreditare a favore degli enti beneficiari il
50% della quota a carico della Regione.
   2.  La quota a carico della Regione deve comunque essere contenuta
nei limiti del 50% delle spese ritenute ammissibili,  ovvero,  per  i
comuni  con  popolazione  superiore ai 10.000 abitanti nei limiti del
25% delle spese stesse.
   La  deliberazione  di  cui  al  primo comma del presente articolo,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, e'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della regione Toscana.