Art. 7. Caratteristiche delle iniziative e criteri prioritari di intervento 1. Nella individuazione delle inizative da ammettere a finanziamento e' verificata la rispondenza agli indirizzi che annualmente sono indicati dal consiglio regionale secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge. 2. E' attribuita priorita' alle proposte formulate da comuni e province che, per il raggiugimento delle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge, intendano associarsi su basi provinciali e regionali procedendo alla regolamentazione dei reciproci rapporti.