Art. 7.
        Caratteristiche delle iniziative e criteri prioritari
                            di intervento
 
   1.   Nella   individuazione   delle   inizative   da  ammettere  a
finanziamento  e'  verificata  la  rispondenza  agli  indirizzi   che
annualmente  sono  indicati  dal  consiglio  regionale secondo quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.
   2.  E'  attribuita  priorita'  alle proposte formulate da comuni e
province  che,  per  il  raggiugimento   delle   finalita'   di   cui
all'articolo  1  della  presente  legge, intendano associarsi su basi
provinciali  e  regionali  procedendo   alla   regolamentazione   dei
reciproci rapporti.