Art. 8. Erogazione dei fondi 1. La somma da accreditare agli enti beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente articolo 6, comma 2), e' corrisposta in due soluzioni: la prima pari al 50% all'atto dell'approvazione del programma da parte del consiglio regionale; la seconda pari all'ulteriore 50% della quota a carico della Regione od alla percentuale della stessa quota rapportata alla minor spesa sostenuta per ciascuna iniziativa, e' erogata a saldo, previa presentazione del conto consuntivo complessivo approvato dallo stesso ente con apposita deliberazione consiliare.