Art. 8.
                         Erogazione dei fondi
 
   1. La somma da accreditare agli enti beneficiari dei finanziamenti
di cui al precedente articolo 6, comma  2),  e'  corrisposta  in  due
soluzioni:  la  prima  pari  al  50%  all'atto  dell'approvazione del
programma  da  parte  del  consiglio  regionale;  la   seconda   pari
all'ulteriore  50%  della  quota  a  carico  della  Regione  od  alla
percentuale della stessa quota rapportata alla minor spesa  sostenuta
per ciascuna iniziativa, e' erogata a saldo, previa presentazione del
conto consuntivo complessivo approvato dallo stesso ente con apposita
deliberazione consiliare.