Art. 9.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  di spesa derivanti dall'attuazione della presente
legge, previsti in L. 80.000.000 e  decorrenti  dal  1988,  si  fara'
fronte  con  le  disponibilita'  di cui al cap. 00995 del bilancio di
previsione 1988.
   2.  Agli  oneri  di  spesa  per  gli esercizi successivi, si fara'
fronte con legge di bilancio.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come leggge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 23 aprile 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 15
marzo 1988 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini  ai
sensi  dell'art. 27 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione.