Art. 2.
 
   Per  il  proseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'art.  1  la
commissione svolge le seguenti funzioni:
     a)  effettua,  nell'ambito  regionale,  indagini  conoscitive  e
ricerche direttamente o in collaborazione con altri  organismi  sulla
condizione  femminile  utili sia alla promozione dell'uguaglianza sia
alla realizzazione della effettiva parita' dei  diritti  tra  uomo  e
donna;
     b)  raccoglie  e  diffonde  tutte le informazioni riguardanti la
condizione femminile;
     c)  formula  proposte  per il perfezionamento della legislazione
regionale vigente, in particolare in materia  di  lavoro,  formazione
professionale, assistenza, servizi sociali, allo scopo di armonizzare
la normativa sugli obiettivi di uguaglianza sostanziale;
     d)  esprime parere obbligatorio, entro e non oltre il termine di
quindici  giorni  da  quello  della   richiesta,   sulle   iniziative
legislative  regionali riguardanti, direttamente o indirettamente, la
condizione delle  donne.  Trascorso  inutilmente  detto  termine,  il
parere si intende espresso;
     e) interviene con proprie proposte, nel rispetto della autonomia
delle singole istituzioni sulle iniziative riguardanti la  condizione
femminile attuate da Province, Comuni ed altri Enti Locali;
     f)  favorisce  interventi  volti  ad ampliare le possibilita' di
accesso delle donne al lavoro ed incrementare le loro opportunita' di
formazione e valorizzazione socio-professionale;
     g) vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parita' in
materia di lavoro e piu' in generale sulle condizioni di impiego;
     h)   assume  informazioni  in  tutti  i  luoghi  di  lavoro  per
verificare l'applicazione delle leggi di parita'. Ai soggetti che non
assicurano  l'applicazione  delle  norme sulla parita' previste dalla
legislazione vigente, la  giunta  regionale,  anche  su  segnalazione
della  commissione,  puo'  revocare eventuali contributi regionali ad
essi assegnati;
     i)  opera  affinche'  gli  strumenti di comunicazione sociale in
merito  all'immagine   della   donna   superino   gli   atteggiamenti
stereotipati ed i comportamenti discriminanti, promuovendo l'adozione
di correnti codici di comportamento;
     l)  opera per la rimozione delle discriminazioni ricorrendo agli
opportuni interventi;
     m)  da'  adeguata  pubblicita'  all'attivita'  di  prevenzione e
rimozione delle discriminazioni ed agli effetti che ne conseguono;
     n)  promuove  un permanente dibattito culturale sulla condizione
femminile;
     o)  promuove,  su richiesta dei sogetti discriminati, assistenza
giuridica in relazione alla difesa  dei  diritti  della  persona,  al
diritto familiare e in materia di lavoro;
     p)  promuove  la  presenza  femminile nelle nomine di competenza
regionale.