Art. 2. Per il proseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 la commissione svolge le seguenti funzioni: a) effettua, nell'ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche direttamente o in collaborazione con altri organismi sulla condizione femminile utili sia alla promozione dell'uguaglianza sia alla realizzazione della effettiva parita' dei diritti tra uomo e donna; b) raccoglie e diffonde tutte le informazioni riguardanti la condizione femminile; c) formula proposte per il perfezionamento della legislazione regionale vigente, in particolare in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali, allo scopo di armonizzare la normativa sugli obiettivi di uguaglianza sostanziale; d) esprime parere obbligatorio, entro e non oltre il termine di quindici giorni da quello della richiesta, sulle iniziative legislative regionali riguardanti, direttamente o indirettamente, la condizione delle donne. Trascorso inutilmente detto termine, il parere si intende espresso; e) interviene con proprie proposte, nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni sulle iniziative riguardanti la condizione femminile attuate da Province, Comuni ed altri Enti Locali; f) favorisce interventi volti ad ampliare le possibilita' di accesso delle donne al lavoro ed incrementare le loro opportunita' di formazione e valorizzazione socio-professionale; g) vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parita' in materia di lavoro e piu' in generale sulle condizioni di impiego; h) assume informazioni in tutti i luoghi di lavoro per verificare l'applicazione delle leggi di parita'. Ai soggetti che non assicurano l'applicazione delle norme sulla parita' previste dalla legislazione vigente, la giunta regionale, anche su segnalazione della commissione, puo' revocare eventuali contributi regionali ad essi assegnati; i) opera affinche' gli strumenti di comunicazione sociale in merito all'immagine della donna superino gli atteggiamenti stereotipati ed i comportamenti discriminanti, promuovendo l'adozione di correnti codici di comportamento; l) opera per la rimozione delle discriminazioni ricorrendo agli opportuni interventi; m) da' adeguata pubblicita' all'attivita' di prevenzione e rimozione delle discriminazioni ed agli effetti che ne conseguono; n) promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione femminile; o) promuove, su richiesta dei sogetti discriminati, assistenza giuridica in relazione alla difesa dei diritti della persona, al diritto familiare e in materia di lavoro; p) promuove la presenza femminile nelle nomine di competenza regionale.