Art. 3.
 
   La commissione e' composta da quindici membri eletti dal consiglio
regionale.
   A  tal  fine, le organizzazioni femminili dei movimenti politici e
sindacali nonche' le associazioni  ed  i  movimenti  delle  donne  di
riconosciuta  rappresentativita'  regionale,  che  abbiano  come fine
statutario la crescita culturale, politica e sociale  della  donna  e
che  abbiano  in  tal  senso  operato  almeno  da tre anni inviano al
consiglio regionale una lista di quindici nomi di donne  che  abbiano
maturato       riconosciute       esperienze       di       carattere
culturale-professionale, economico-politico, giuridico-sociale  sulla
condizione femminile nei suoi vari aspetti.
   A  tal  proposito il presidente del consiglio regionale formalizza
un elenco delle organizzazioni aventi titolo e convoca,  la  riunione
delle rispettive rappresentanti.
   Nel  caso  che  le associazioni ed i movimenti non producano entro
sessanta giorni da tale riunione la  lista  richiesta,  il  consiglio
regionale  elegge  la  commissione  con  il sistema proporzionale, su
liste concorrenti  presentate  dai  gruppi  consiliari  almeno  sette
giorni  prima  della  seduta  con all'ordine del giorno la elezione e
contenenti un numero massimo di dieci  candidati,  per  garantire  la
rappresentanza delle minoranze.
   In  caso  di  rinuncia  o  decadenza  di  uno  o piu' membri della
commissione, il consiglio Regionale provvedera' alla sostituzione  su
proposta dello stesso gruppo che aveva presentato la lista alla quale
appartenevano i rinunciatari o di decaduti.
   La commissione e' nominata con decreto del Presidente della giunta
regionale il quale  provvede  anche  alla  convocazione  della  prima
riunione. La commissione elegge fra i suoi componenti il presidente e
due vice presidenti.
   Entro   due  mesi  dalla  nomina  della  commissione,  per  uguali
opportunita' tra uomo e donna, il consiglio  regionale,  su  proposta
della  giunta,  sentita  la  commissione  ne  approva  il regolamento
interno  con  il  quale  disciplina  ogni  aspetto  organizzativo   e
funzionale non disciplinato dalla presente legge.