Art. 3. La commissione e' composta da quindici membri eletti dal consiglio regionale. A tal fine, le organizzazioni femminili dei movimenti politici e sindacali nonche' le associazioni ed i movimenti delle donne di riconosciuta rappresentativita' regionale, che abbiano come fine statutario la crescita culturale, politica e sociale della donna e che abbiano in tal senso operato almeno da tre anni inviano al consiglio regionale una lista di quindici nomi di donne che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere culturale-professionale, economico-politico, giuridico-sociale sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti. A tal proposito il presidente del consiglio regionale formalizza un elenco delle organizzazioni aventi titolo e convoca, la riunione delle rispettive rappresentanti. Nel caso che le associazioni ed i movimenti non producano entro sessanta giorni da tale riunione la lista richiesta, il consiglio regionale elegge la commissione con il sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari almeno sette giorni prima della seduta con all'ordine del giorno la elezione e contenenti un numero massimo di dieci candidati, per garantire la rappresentanza delle minoranze. In caso di rinuncia o decadenza di uno o piu' membri della commissione, il consiglio Regionale provvedera' alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo che aveva presentato la lista alla quale appartenevano i rinunciatari o di decaduti. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della giunta regionale il quale provvede anche alla convocazione della prima riunione. La commissione elegge fra i suoi componenti il presidente e due vice presidenti. Entro due mesi dalla nomina della commissione, per uguali opportunita' tra uomo e donna, il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentita la commissione ne approva il regolamento interno con il quale disciplina ogni aspetto organizzativo e funzionale non disciplinato dalla presente legge.