Art. 6.
 
   La  commissione  ha  sede  presso la presidenza del consiglio alla
quale compete garantire  il  necessario  supporto  organizzativo  per
l'espletamento   di   tutte   le  funzioni  e  compiti  propri  della
commissione.
   Per  la partecipazione alle sedute della Commissione spetta, ai 15
componenti della stessa, una indennita' chilometrica per le spese  di
viaggio  nella  misura  fissata  dall'art.  4 della legge regionale 5
marzo 1979 n. 7 e successive modificazioni.