Art. 6. La commissione ha sede presso la presidenza del consiglio alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della commissione. Per la partecipazione alle sedute della Commissione spetta, ai 15 componenti della stessa, una indennita' chilometrica per le spese di viaggio nella misura fissata dall'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979 n. 7 e successive modificazioni.