Art. 10.
                  Ordinanze contingibili ed urgenti
 
   Qualora  sia  richiesto  da  eccezionali  ed urgenti necessita' di
tutela della salute pubblica o  dell'ambiente,  il  presidente  della
giunta  regionale o il sindaco adottano, nell'ambito delle rispettive
competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi  dell'art.  12
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915.
   Con  l'adozione  di  dette  ordinanze  il  presidente della giunta
regionale, puo' tra l'altro, imporre  ad  un  determinato  comune  di
mettere  a servizio di altro comune viciniore per un periodo di tempo
limitato, l'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani stabilendo  in
tal  caso  i criteri e le modalita' per la disciplina dei conseguenti
rapporti anche economici fra le due amministrazioni interessate.