Art. 10. Ordinanze contingibili ed urgenti Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o il sindaco adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con l'adozione di dette ordinanze il presidente della giunta regionale, puo' tra l'altro, imporre ad un determinato comune di mettere a servizio di altro comune viciniore per un periodo di tempo limitato, l'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani stabilendo in tal caso i criteri e le modalita' per la disciplina dei conseguenti rapporti anche economici fra le due amministrazioni interessate.