Art. 11.
           Istituzione del catasto regionale dei rifiuti e
                    degli impianti di smaltimento
 
   In  attuazione  del  disposto dell'art. 6, primo comma, lettera e)
del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.
915,  e'  istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti
di smaltimento.
   Obiettivi del catasto sono:
     a)  raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed
agli impianti di smaltimento ed  organizzare  in  forma  unitaria  la
gestione dei dati stessi;
     b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuarne
la destinazione, al fine di agevolarne il controllo;
     c)  verificare  il  rispetto  del processo autorizzato, ai sensi
della normativa vigente;
     d)   garantire  un  adeguato  flusso  informativo  in  merito  a
tipologia, quantita' e provenienza dei rifiuti, anche al  fine  della
predisposizione  dei piani regionali di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti;
     e)   raccogliere   i   dati   relativi   al   riutilizzo,   alla
rigenerazione, al recupero e al riciclo dei rifiuti.
   Le   organizzazioni   ambientalistiche   rappresentative   possono
accedere, a domanda, ai dati del catasto regionale. Le  modalita'  di
accesso sono disciplinate dalla giunta regionale.
   Le  schede  tipo  per  la  rivelazione dei dati di cui al disposto
dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 11, ultimo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 915/82 sono approvati dalla giunta
regionale, entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge.
   Sono  tenuti  alla  compilazione  dei  modelli  di  cui  al  comma
precedente e alla trasmissione contemporanea alla Regione, al comune,
e  alla provincia competenti per territorio entro il mese di febbraio
di ciascun anno, tutti i  soggetti  che  producono  e  smaltiscono  i
rifiuti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 915/82.