Art. 11. Istituzione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento In attuazione del disposto dell'art. 6, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento. Obiettivi del catasto sono: a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi; b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuarne la destinazione, al fine di agevolarne il controllo; c) verificare il rispetto del processo autorizzato, ai sensi della normativa vigente; d) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologia, quantita' e provenienza dei rifiuti, anche al fine della predisposizione dei piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; e) raccogliere i dati relativi al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero e al riciclo dei rifiuti. Le organizzazioni ambientalistiche rappresentative possono accedere, a domanda, ai dati del catasto regionale. Le modalita' di accesso sono disciplinate dalla giunta regionale. Le schede tipo per la rivelazione dei dati di cui al disposto dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 sono approvati dalla giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono tenuti alla compilazione dei modelli di cui al comma precedente e alla trasmissione contemporanea alla Regione, al comune, e alla provincia competenti per territorio entro il mese di febbraio di ciascun anno, tutti i soggetti che producono e smaltiscono i rifiuti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82.