Art. 12. Attribuzioni e compiti delle strutture regionali L'elaborazione tecnica del piano ed i relativi aggiornamenti sono curati dal Dipartimento regionale sicurezza speciale che vi provvede avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali interessate nonche', ove necessario, di altre amministrazioni pubbliche e/o istituti specializzati e/o esperti in materia, attraverso il conferimento da parte della giunta regionale di specifici incarichi. Compete altresi' al suddetto dipartimento, sentiti gli altri dipartimenti interessati: a) l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni relative alla raccolta e trasporto dei rifiuti; b) il coordinamento delle attivita' delle UU.SS.LL. nella materia di cui alla presente legge; c) il parere di conformita' alle norme vigenti, sotto l'aspetto igienico-sanitario, dei regolamenti comunali in materia di rifiuti; d) la gestione del catasto regionale dei rifiuti; e) l'effettuazione di studi e ricerche per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento, dando la priorita' alle azioni tese al recupero di materie prime e seconde, gia' elencata al punto b) dell'art. 4, in primo luogo attraverso azioni di raccolta differenziate. Compete al Dipartimento regionale assetto del territorio, sentiti gli altri dipartimenti interessati: a) l'istruttoria per l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione ed esercizio degli impianti medesimi; b) l'effettuazione di eventuali ulteriori accertamenti tecnici circa la idoneita' dei siti, individuati dai comuni, ove localizzare gli impianti di smaltimento e i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili destinati alla demolizione; c) ogni altra attivita' di competenza regionale, inerente la materia oggetto della presente legge, ove sia prevalente l'aspetto ingegneristico, geologico, urbanistico o paesaggistico. Compete al Dipartimento regionale attivita' produttive, sentiti gli altri dipartimenti interessati, l'elaborazione di norme tecniche per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attivita' industriali, artigianali, commerciali e di servizi non assimilabili a quelli urbani nonche' l'effettuazione di studi e ricerche per la riduzione della produzione di detti rifiuti e per il loro recupero. Compiti similari a quelli attribuiti al Dipartimento attivita' produttive spettano al Dipartimento regionale agricoltura relativamente ai rifiuti provenienti da attivita' agricole non assimilabili a quelli urbani.