Art. 13.
                            Coordinamento
 
   Al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  e  la  verifica delle
funzioni concernenti l'attuazione della presente legge, il presidente
della  giunta  regionale,  d'intesa  con  gli  Assessori  competenti,
promuove  periodicamente  e  comunque  almeno  una  volta  ogni  anno
incontri  e/o  conferenze regionali cui sono invitati a partecipare i
rappresentanti  delle  amministrazioni  provinciali,  comunali  delle
Unita'  sanitarie locali e delle associazioni e/o organizzazioni piu'
rappresentative a livello regionale di difesa dell'ambiente.