Art. 13. Coordinamento Al fine di assicurare il coordinamento e la verifica delle funzioni concernenti l'attuazione della presente legge, il presidente della giunta regionale, d'intesa con gli Assessori competenti, promuove periodicamente e comunque almeno una volta ogni anno incontri e/o conferenze regionali cui sono invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, comunali delle Unita' sanitarie locali e delle associazioni e/o organizzazioni piu' rappresentative a livello regionale di difesa dell'ambiente.