Art. 14. Comitato di esperti Con deliberazione della giunta regionale e' costituito un comitato di esperti denominato "Comitato tecnico regionale per lo smaltimento dei rifiuti". Spetta a detto comitato, quale organismo di consulenza tecnica della Regione nelle materie di cui alla presente legge, esprimere parere in ordine: a) alla elaborazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti; b) alla approvazione dei progetti ed elaborati tecnici relativi agli impianti di smaltimento; c) al rilascio delle autorizzazioni regionali; d) ad ogni altra questione di carattere tecnico, in materia di smaltimento dei rifiuti, ad esso sottoposta dagli organi e/o uffici regionali. Il numero complessivo dei componenti il predetto comitato non puo' essere superiore alle 7 unita'. Di esso debbono in ogni caso far parte esperti nei settori chimico, biologico, igienico-sanitario, ingegneristico ed amministrativo, con comprovata professionalita' in materia di smaltimento dei rifiuti. In via eccezionale, ove richiesto dalla complessita' e/o originalita' tecnica delle questioni rimesse alla competenza regionale, la giunta regionale puo' integrare di volta in volta la composizione del comitato con altri esperti, fino ad un massimo di due. Con l'atto di costituzione del comitato la giunta regionale ne individua il coordinatore e la segreteria. Ai componenti del comitato, non dipendenti regionali, e' corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 lorde per ogni riunione del comitato. Agli stessi componenti compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni del comitato. Al finanziamento della spesa di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 550 del bilancio 1986 e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti iscritti nello stesso o corrispondente capitolo.