Art. 14.
                         Comitato di esperti
 
   Con deliberazione della giunta regionale e' costituito un comitato
di esperti denominato "Comitato tecnico regionale per lo  smaltimento
dei rifiuti".
   Spetta  a  detto  comitato,  quale organismo di consulenza tecnica
della Regione nelle materie di cui  alla  presente  legge,  esprimere
parere in ordine:
     a)  alla  elaborazione  del  piano  regionale di smaltimento dei
rifiuti;
     b)  alla approvazione dei progetti ed elaborati tecnici relativi
agli impianti di smaltimento;
     c) al rilascio delle autorizzazioni regionali;
     d)  ad  ogni altra questione di carattere tecnico, in materia di
smaltimento dei rifiuti, ad esso sottoposta dagli organi  e/o  uffici
regionali.
   Il numero complessivo dei componenti il predetto comitato non puo'
essere superiore alle 7 unita'. Di esso  debbono  in  ogni  caso  far
parte  esperti  nei  settori  chimico, biologico, igienico-sanitario,
ingegneristico ed amministrativo, con comprovata professionalita'  in
materia di smaltimento dei rifiuti.
   In   via   eccezionale,   ove  richiesto  dalla  complessita'  e/o
originalita'  tecnica  delle  questioni   rimesse   alla   competenza
regionale,  la  giunta  regionale puo' integrare di volta in volta la
composizione del comitato con altri esperti, fino ad  un  massimo  di
due.
   Con  l'atto  di  costituzione  del comitato la giunta regionale ne
individua il coordinatore e la segreteria.
   Ai   componenti   del   comitato,  non  dipendenti  regionali,  e'
corrisposto un gettone di  presenza  di  L.  50.000  lorde  per  ogni
riunione  del  comitato.  Agli  stessi  componenti compete inoltre il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e  documentate  per  la
partecipazione alle riunioni del comitato.
   Al  finanziamento  della  spesa  di  cui  al  presente articolo si
provvede mediante lo stanziamento di cui al  cap.  550  del  bilancio
1986  e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti iscritti nello
stesso o corrispondente capitolo.