Art. 15. Aprovazione dei progetti di impianti di smaltimento E' soggetto ad approvazione della Regione ogni progetto di impianto di smaltimento dei rifiuti, siano essi urbani, speciali o tossici e nocivi. Tale obbligo sussiste a carico di qualsiasi soggetto, pubblico o privato - ivi compresi i comuni o consorzi di comuni - che intenda realizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti. All'approvazione dei progetti e dei relativi elaborati tecnici provvede la giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 32 della legge regionale 6 febbraio 1977, n. 10 integrato dai componenti del comitato di esperti previsti dall'art. 14 della presente legge. Le domande per l'approvazione dei progetti di smaltimento debbono essere presentate alla regione - Dipartimento assetto del territorio - corredate, in triplice copia, dei progetti medesimi e della documentazione specificata nell'allegato "A" alla presente legge. Qualora il progetto venga presentato da un comune o consorzio di comuni ovvero da altro ente pubblico, la documentazione specificata nell'allegato "A" e' da ritenersi obbligatoria limitatamente alle parti compatibili con l'ordinamento proprio di detti enti. Copia della domanda e della documentazione prescritta deve essere inviata per conoscenza al comune nel cui territorio e' prevista l'ubicazione dell'impianto. Alle eventuali successive modifiche della documentazione indicata nell'allegato "A" si provvede con atto del consiglio regionale, su proposta della giunta.