Art. 15.
                 Aprovazione dei progetti di impianti
                            di smaltimento
 
   E'  soggetto  ad  approvazione  della  Regione  ogni  progetto  di
impianto di smaltimento dei rifiuti, siano essi  urbani,  speciali  o
tossici e nocivi.
   Tale  obbligo  sussiste a carico di qualsiasi soggetto, pubblico o
privato - ivi compresi i comuni o consorzi di comuni  -  che  intenda
realizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti.
   All'approvazione  dei  progetti  e  dei relativi elaborati tecnici
provvede la giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico
amministrativo  di  cui  all'art. 32 della legge regionale 6 febbraio
1977, n. 10 integrato dai componenti del comitato di esperti previsti
dall'art. 14 della presente legge.
   Le  domande per l'approvazione dei progetti di smaltimento debbono
essere presentate alla regione - Dipartimento assetto del  territorio
-  corredate,  in  triplice  copia,  dei  progetti  medesimi  e della
documentazione specificata nell'allegato "A" alla presente legge.
   Qualora  il  progetto venga presentato da un comune o consorzio di
comuni ovvero da altro ente pubblico, la  documentazione  specificata
nell'allegato  "A"  e'  da  ritenersi obbligatoria limitatamente alle
parti compatibili con l'ordinamento proprio di detti enti.
   Copia  della domanda e della documentazione prescritta deve essere
inviata per conoscenza al  comune  nel  cui  territorio  e'  prevista
l'ubicazione dell'impianto.
   Alle  eventuali successive modifiche della documentazione indicata
nell'allegato "A" si provvede con atto del  consiglio  regionale,  su
proposta della giunta.