Art. 16.
                 Attivita' soggette ad autorizzazione
 
   E' soggetta ad autorizzazione regionale:
     a)  l'attivita',  da  parte  di  enti o imprese concessionari di
comuni o consorzi di comuni, di raccolta e/o  trasporto  dei  rifiuti
urbani,  speciali  assimilabili  agli  urbani  e/o  urbani pericolosi
nonche' dei rifiuti speciali costituiti  dai  residui  derivanti  dal
trattamento  dei  rifiuti  urbani  e dalla depurazione delle acque di
scarichi urbani;
     b)  l'attivita'  da  parte di qualsiasi soggetto di raccolta dei
rifiuti speciali prodotti da terzi;
     c)  l'installazione  e  gestione  di  impianti di smaltimento di
rifiuti urbani e/o speciali, fatta eccezione per i Comuni, i consorzi
di  comuni  e  le  Comunita'  montane  relativamente agli impianti di
smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali assimilabili  e/o  urbani
pericolosi;
     d)  l'attivita'  di  raccolta  e  trasporto di rifiuti tossici e
nocivi; da chiunque svolta;
     e)   l'installazione   e  gestione  di  impianti  di  stoccaggio
provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
     f)  l'installazione  e  gestione  di  impianti di trattamento di
rifiuti tossici e nocivi;
     g)  l'installazione e gestione di impianti di smaltimento finale
di rifiuti tossici e nocivi.
   Le domande di autorizzazione devono essere presentate alla Regione
corredate della documentazione indicata agli allegati "B", "C" e  "D"
della presente legge, in triplice copia.
   Allorquando  uno  stesso  soggetto  e'  interessato al rilascio di
autorizzazioni concernenti due o piu'  delle  attivita'  elencate  al
primo  comma,  le  relative  domande  vanno presentate distintamente,
riferite rispettivamente alla:
     a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/o assimilabili;
     b) raccolta e trasporto di rifiuti speciali;
     c) raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
     d)  installazione  e/o  gestione  di  impianti di smaltimento di
rifiuti urbani e/o assimilabili;
     e)  installazione  e/o  gestione  di  impianti di smaltimento di
rifiuti speciali;
     f)  installazione  e/o  gestione  di  impianti di smaltimento di
rifiuti tossici e nocivi.
   I  provvedimenti  di autorizzazione vengono adottati dalla giunta,
previa istruttoria degli uffici regionali  competenti  ai  sensi  del
precedente  art.  12  e  su  parere del comitato di esperti di cui al
precedente art. 14.
   Sono  fatti  salvi i pareri degli organismi statali previsti dalla
normativa statale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.
   I  provvedimenti  di  autorizzazione  conterranno  gli  elementi e
prescrizioni previsti dalla normativa statale  vigente  nonche'  ogni
altra  misura  e prescrizione atte ad evitare danno o pericolo per la
salute collettiva e per la conservazione dell'ambiente.
   In   particolare,   i   provvedimenti   di   autorizzazione   alla
installazione e gestione di impianti di smaltimento indicheranno:
     a) i tipi e i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;
     b) la durata dell'autorizzazione;
     c)  le  misure  di  ripristino  dell'area  interessata,  dopo la
chiusura dell'impianto;
     d)   l'ammontare  della  cauzione  da  versare  a  garanzia  del
ripristino, limitatamente alle autorizzazioni rilasciate  a  soggetti
privati.
   Il provvedimento di autorizzazione puo' essere sempre modificato o
integrato ovvero puo' esserne sospesa l'efficacia, anche a  richiesta
del  soggetto  autorizzato,  per  evitare  danni  a  persone o a beni
pubblici e privati e in tutti gli altri casi in  cui  cio'  si  renda
necessario nel pubblico interesse.