Art. 16. Attivita' soggette ad autorizzazione E' soggetta ad autorizzazione regionale: a) l'attivita', da parte di enti o imprese concessionari di comuni o consorzi di comuni, di raccolta e/o trasporto dei rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani e/o urbani pericolosi nonche' dei rifiuti speciali costituiti dai residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione delle acque di scarichi urbani; b) l'attivita' da parte di qualsiasi soggetto di raccolta dei rifiuti speciali prodotti da terzi; c) l'installazione e gestione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e/o speciali, fatta eccezione per i Comuni, i consorzi di comuni e le Comunita' montane relativamente agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali assimilabili e/o urbani pericolosi; d) l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi; da chiunque svolta; e) l'installazione e gestione di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi; f) l'installazione e gestione di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi; g) l'installazione e gestione di impianti di smaltimento finale di rifiuti tossici e nocivi. Le domande di autorizzazione devono essere presentate alla Regione corredate della documentazione indicata agli allegati "B", "C" e "D" della presente legge, in triplice copia. Allorquando uno stesso soggetto e' interessato al rilascio di autorizzazioni concernenti due o piu' delle attivita' elencate al primo comma, le relative domande vanno presentate distintamente, riferite rispettivamente alla: a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/o assimilabili; b) raccolta e trasporto di rifiuti speciali; c) raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi; d) installazione e/o gestione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e/o assimilabili; e) installazione e/o gestione di impianti di smaltimento di rifiuti speciali; f) installazione e/o gestione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi. I provvedimenti di autorizzazione vengono adottati dalla giunta, previa istruttoria degli uffici regionali competenti ai sensi del precedente art. 12 e su parere del comitato di esperti di cui al precedente art. 14. Sono fatti salvi i pareri degli organismi statali previsti dalla normativa statale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti. I provvedimenti di autorizzazione conterranno gli elementi e prescrizioni previsti dalla normativa statale vigente nonche' ogni altra misura e prescrizione atte ad evitare danno o pericolo per la salute collettiva e per la conservazione dell'ambiente. In particolare, i provvedimenti di autorizzazione alla installazione e gestione di impianti di smaltimento indicheranno: a) i tipi e i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire; b) la durata dell'autorizzazione; c) le misure di ripristino dell'area interessata, dopo la chiusura dell'impianto; d) l'ammontare della cauzione da versare a garanzia del ripristino, limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati. Il provvedimento di autorizzazione puo' essere sempre modificato o integrato ovvero puo' esserne sospesa l'efficacia, anche a richiesta del soggetto autorizzato, per evitare danni a persone o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui cio' si renda necessario nel pubblico interesse.