Art. 17.
                    Decadenza dell'autorizzazione
 
   Il  soggetto  autorizzato  ai  sensi del precedente articolo 16 e'
tenuto, sotto comminatoria di decadenza dell'autorizzazione:
     a) a comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del
titolare  e/o  legale  rappresentante  e/o  presidente  dell'impresa,
societa'  od  Ente  nonche'  ogni  modifica  e/o  variazione  che per
qualsiasi  causa  intervenga  nella  proprieta'  e/o  gestione  degli
impianti  e/o  nell'esercizio delle attivita' di cui al presente art.
16;
     b)  a  comunicare  annualmente,  ed anche ogni qual volta ne sia
fatta richiesta, i dati inerenti lo smaltimento dei rifiuti  nonche',
per  quelli  tossici  e  nocivi,  i dati relativi all'importazione ed
esportazione  ed  a  trasmettere  ogni  altra  utile  informazione  e
notizia;
     c)  ad  attenersi  alle disposizioni di legge, alle prescrizioni
indicate nel provvedimento di  autorizzazione  e  a  quelle  comunque
impartite dalle competenti autorita';
     d)  a  non  sospendere  l'attivita'  dell'impianto senza esserne
preventivamente autorizzato.
   Il  provvedimento  di  decadenza e' adottato, previa contestazione
dei motivi e fissazione di un termine per le controdeduzioni.