Art. 17. Decadenza dell'autorizzazione Il soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo 16 e' tenuto, sotto comminatoria di decadenza dell'autorizzazione: a) a comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e/o presidente dell'impresa, societa' od Ente nonche' ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprieta' e/o gestione degli impianti e/o nell'esercizio delle attivita' di cui al presente art. 16; b) a comunicare annualmente, ed anche ogni qual volta ne sia fatta richiesta, i dati inerenti lo smaltimento dei rifiuti nonche', per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione ed a trasmettere ogni altra utile informazione e notizia; c) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorita'; d) a non sospendere l'attivita' dell'impianto senza esserne preventivamente autorizzato. Il provvedimento di decadenza e' adottato, previa contestazione dei motivi e fissazione di un termine per le controdeduzioni.