Art. 18.
                         Garanzie finanziarie
 
   1) I soggetti autorizzati alla gestione di impianti di smaltimento
di rifiuti, esclusi gli Enti  pubblici,  sono  tenuti,  entro  trenta
giorni  dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di
decadenza dell'autorizzazione stessa, a prestare cauzione, nei modi e
nelle  forme  di  legge,  a  garanzia  dell'esatto  adempimento degli
obblighi imposti dalla legge e dall'autorizzazione, sia  durante  che
dopo l'esercizio degli impianti.
   2) L'ammontare della cauzione e' stabilita con il provvedimento di
autorizzazione, in misura che sia assicurata la copertura almeno  dei
costi necessari per la chiusura in qualunque momento degli impianti e
delle installazioni, nonche' per la bonifica e il recupero  dell'area
interessata  e  delle  installazioni.  Relativamente agli impianti di
stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, la  misura  della
cauzione  deve  essere altresi' idonea ad assicurare la copertura dei
costi fissi connessi al proseguimento dell'esercizio dell'impianto  e
dei   costi   di  trattamento  finale  o  di  stoccaggio  definitivo.
Relativamente alle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti
tossici  e  nocivi, l'ammontare della cauzione e' stabilita in misura
che sia assicurata  almeno  la  copertura  dei  corsi  relativi  alla
bonifica dei mezzi impiegati.
   La   prestazione   della   garanzia   finanziaria  dovuta  per  la
autorizzazione  all'esercizio  di  impianti  di  smaltimento  avviene
mediante  versamento  alla  Tesoreria  comunale  nel quale e' situato
l'impianto.