Art. 18. Garanzie finanziarie 1) I soggetti autorizzati alla gestione di impianti di smaltimento di rifiuti, esclusi gli Enti pubblici, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, a prestare cauzione, nei modi e nelle forme di legge, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dall'autorizzazione, sia durante che dopo l'esercizio degli impianti. 2) L'ammontare della cauzione e' stabilita con il provvedimento di autorizzazione, in misura che sia assicurata la copertura almeno dei costi necessari per la chiusura in qualunque momento degli impianti e delle installazioni, nonche' per la bonifica e il recupero dell'area interessata e delle installazioni. Relativamente agli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, la misura della cauzione deve essere altresi' idonea ad assicurare la copertura dei costi fissi connessi al proseguimento dell'esercizio dell'impianto e dei costi di trattamento finale o di stoccaggio definitivo. Relativamente alle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, l'ammontare della cauzione e' stabilita in misura che sia assicurata almeno la copertura dei corsi relativi alla bonifica dei mezzi impiegati. La prestazione della garanzia finanziaria dovuta per la autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento avviene mediante versamento alla Tesoreria comunale nel quale e' situato l'impianto.