Art. 19.
                      Competenze delle province
 
   Le  funzioni  di controllo sullo smaltimento dei rifiuti competono
alle province ai sensi dell'art. 104 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616  e dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
   Dette  funzioni  sono esercitate tramite ispezioni e/o prelievi di
campioni all'interno  degli  stabilimenti,  impianti  o  imprese  che
producono,   trasportano,   trattano   o   effettuano  lo  stoccaggio
provvisorio o definitivo di rifiuti.
   Il controllo e' finalizzato alla verifica:
     a)  dell'osservanza  delle  prescrizioni dettate dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1082,  n.  915,   dalle
disposizioni  del  comitato  interministeriale,  nonche'  dalle norme
regionali di attuazione;
     b)  del  possesso  delle autorizzazioni di cui all'art. 16 della
presente legge  e  dell'osservanza  degli  obblighi  imposti  con  le
medesime;
     c)  delle  conformita'  dei  tipi  e  delle quantita' di rifiuti
trasportati o smaltiti  ai  tipi  ed  alle  quantita'  stabiliti  nel
provvedimento di autorizzazione;
     d)  della  regolare  tenuta dei registri di carico e scarico, in
quanto prescritti, nonche', per  i  rifiuti  tossici  e  nocivi,  dei
documenti di identificazione per il trasporto;
     e)  della  concordanza delle risultanze dei registri di carico e
scarico relativi alle diverse fasi di smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi.
   Il  controllo  e'  altresi'  finalizzato  alla  rilevazione  degli
effetti  che  l'esercizio  dell'impianto  e  dell'attivita'   produce
sull'ambiente  fisico e biologico, sulla salute della collettivita' e
dei singoli, sulla pubblica igiene.
   Salvi  gli  adempimenti  di  legge  connessi  all'accertamento  di
comportamenti sanzionati dagli art. 24 e  seguenti  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 settembre 1982, n. 915, le province
curano l'informazione alla  Regione  ed  ai  comuni  interessati  del
risultato dei controlli eseguiti.
   Spetta altresi' alle province applicare le sanzioni amministrative
di natura  pecuniaria  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  settembre 1982 n. 915, salvo quanto previsto dall'ar.
20 - primo comma letera c) - della presente legge, nonche' l'introito
dei relativi proventi.