Art. 19. Competenze delle province Le funzioni di controllo sullo smaltimento dei rifiuti competono alle province ai sensi dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Dette funzioni sono esercitate tramite ispezioni e/o prelievi di campioni all'interno degli stabilimenti, impianti o imprese che producono, trasportano, trattano o effettuano lo stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti. Il controllo e' finalizzato alla verifica: a) dell'osservanza delle prescrizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1082, n. 915, dalle disposizioni del comitato interministeriale, nonche' dalle norme regionali di attuazione; b) del possesso delle autorizzazioni di cui all'art. 16 della presente legge e dell'osservanza degli obblighi imposti con le medesime; c) delle conformita' dei tipi e delle quantita' di rifiuti trasportati o smaltiti ai tipi ed alle quantita' stabiliti nel provvedimento di autorizzazione; d) della regolare tenuta dei registri di carico e scarico, in quanto prescritti, nonche', per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto; e) della concordanza delle risultanze dei registri di carico e scarico relativi alle diverse fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Il controllo e' altresi' finalizzato alla rilevazione degli effetti che l'esercizio dell'impianto e dell'attivita' produce sull'ambiente fisico e biologico, sulla salute della collettivita' e dei singoli, sulla pubblica igiene. Salvi gli adempimenti di legge connessi all'accertamento di comportamenti sanzionati dagli art. 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le province curano l'informazione alla Regione ed ai comuni interessati del risultato dei controlli eseguiti. Spetta altresi' alle province applicare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, salvo quanto previsto dall'ar. 20 - primo comma letera c) - della presente legge, nonche' l'introito dei relativi proventi.