Art. 2.
                    Specificazioni terminologiche
 
   L'espressione "impianto di smaltimento" viene usata nella presente
legge, salvo diversa specificazione, per indicare sia gli impianti di
trattamento - nel significato dato a quest'ultima parola dall'art. 1,
primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre
1982,  n.  915  -  sia  dagli  impianti  di stoccaggio temporaneo e/o
definitivo.
   La  parola  "zona"  viene usata nella presente legge per indicare,
con riferimento ai contenuti del piano regionale di  smaltimento  dei
rifiuti,  il  territorio  di  un comune o parte di esso ai fini della
successiva individuazione del sito ove realizzare un  nuovo  impianto
di  smaltimento o centro di raccolta dei veicoli a motore e simili di
cui all'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
915/82.
   La  parola "sito" viene usata nella presente legge per indicare un
terreno  situato  all'interno  di  una  zona,  come  sopra  definita,
chiaramente  individuato  attraverso  i  relativi  dati catastali ove
ubicare un nuovo impianto di smaltimento o  centro  di  raccolta  dei
veicoli a motore e simili.