Art. 2. Specificazioni terminologiche L'espressione "impianto di smaltimento" viene usata nella presente legge, salvo diversa specificazione, per indicare sia gli impianti di trattamento - nel significato dato a quest'ultima parola dall'art. 1, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 - sia dagli impianti di stoccaggio temporaneo e/o definitivo. La parola "zona" viene usata nella presente legge per indicare, con riferimento ai contenuti del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, il territorio di un comune o parte di esso ai fini della successiva individuazione del sito ove realizzare un nuovo impianto di smaltimento o centro di raccolta dei veicoli a motore e simili di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82. La parola "sito" viene usata nella presente legge per indicare un terreno situato all'interno di una zona, come sopra definita, chiaramente individuato attraverso i relativi dati catastali ove ubicare un nuovo impianto di smaltimento o centro di raccolta dei veicoli a motore e simili.