Art. 20. Competenze dei comuni Ferme restando le competenze attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta: a) individuare i siti ove localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti ed i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili destinati alla demolizione; b) provvedere, in caso di inadempienza, al risanamento e recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni e/o in solido con i gestori della discarica, l'esecuzione dei lavori entro un termine perentorio; c) applicare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; d) di provvedere, nel quadro della tutela ambientale e dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attivita' connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle desitnazioni previste dallo strumento urbanistico.