Art. 20.
                        Competenze dei comuni
 
   Ferme  restando le competenze attribuite ai comuni dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915,  agli  stessi
spetta:
     a)   individuare   i   siti  ove  localizzare  gli  impianti  di
smaltimento dei rifiuti ed i centri di raccolta dei veicoli a  motore
e simili destinati alla demolizione;
     b)  provvedere,  in  caso  di  inadempienza,  al  risanamento  e
recupero  delle  aree  delle  discariche  abbandonate   o   esaurite,
ordinando  ai  proprietari  dei  terreni  e/o in solido con i gestori
della discarica, l'esecuzione dei lavori entro un termine perentorio;
     c)  applicare  le  sanzioni  amministrative di natura pecuniaria
previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica  10
settembre 1982, n. 915;
     d)   di   provvedere,  nel  quadro  della  tutela  ambientale  e
dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la
bonifica  e  ripristino delle aree degradate da irrazionali attivita'
connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in  modo  da  restituire  le
stesse alle desitnazioni previste dallo strumento urbanistico.