Art. 22.
            Criteri di utilizzazione delle disponibilita'
                        finanziarie regionali
 
   Nelle  more  della  definizione del piano regionale di smaltimento
dei rifiuti, le disponibilita' finanziarie  della  regione  destinate
alla  realizzazione  di  impiantti di smaltimento dei rifiuti saranno
utilizzate dalla giunta regionale, sentita la commissione competente,
sulla base dei seguenti criteri di priorita':
     a)  interventi  volti  al  superamento  delle situazioni di piu'
grave pericolo di danno all'ambiente e/o alla salute dei cittadini;
     b)  preferenza  per  i comuni che abbiano gia' costituito tra di
loro,  con  l'eventuale  partecipazione  di  altri  enti  o  imprese,
consorzi   ovvero   abbiano   definito   forme   associative  per  la
utilizzazione  di  un  medesimo  impianto   di   smaltimento   avendo
provveduto   altresi'   ad  individuare  la  tipologia  dell'impianto
medesimo nonche' il sito per la sua localizzazione;
     c)  preferenza per gli impianti di smaltimento e recupero almeno
parziale di materie.
   I  criteri  di cui al precedente comma valgono anche per le scelte
spettanti alla Regione ai  fini  della  presentazione  ai  competenti
organi  statali di programmi e progetti relativi allo smaltimento dei
rifiuti urbani, nonche' per la individuazine delle priorita' previste
dal precedente art. 4, II comma, lettera h).