Art. 22. Criteri di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie regionali Nelle more della definizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, le disponibilita' finanziarie della regione destinate alla realizzazione di impiantti di smaltimento dei rifiuti saranno utilizzate dalla giunta regionale, sentita la commissione competente, sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) interventi volti al superamento delle situazioni di piu' grave pericolo di danno all'ambiente e/o alla salute dei cittadini; b) preferenza per i comuni che abbiano gia' costituito tra di loro, con l'eventuale partecipazione di altri enti o imprese, consorzi ovvero abbiano definito forme associative per la utilizzazione di un medesimo impianto di smaltimento avendo provveduto altresi' ad individuare la tipologia dell'impianto medesimo nonche' il sito per la sua localizzazione; c) preferenza per gli impianti di smaltimento e recupero almeno parziale di materie. I criteri di cui al precedente comma valgono anche per le scelte spettanti alla Regione ai fini della presentazione ai competenti organi statali di programmi e progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' per la individuazine delle priorita' previste dal precedente art. 4, II comma, lettera h).