Art. 24. Operazione di finanziamento La durata del mutuo di cui al precedente articolo e' stabilita in 15 anni ed il relativo tasso effettivo annuo non dovra' superare una misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti. Nessuna variazione al tasso sara' ammessa durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie al suo perfezionamento saranno a carico della Regione.