Art. 24.
                     Operazione di finanziamento
 
   La  durata del mutuo di cui al precedente articolo e' stabilita in
15 anni ed il relativo tasso effettivo annuo non dovra' superare  una
misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.
   Nessuna variazione al tasso sara' ammessa durante l'intero periodo
di ammortamento del mutuo.
   Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e
le spese necessarie al suo perfezionamento  saranno  a  carico  della
Regione.