Art. 25.
                 Annualita' di ammortamento del mutuo
 
   L'importo  delle  annualita'  di  ammortamento  del  mutuo  di cui
all'art. 23 rientra nei limiti indicati dal sesto comma dell'art.  51
della  legge  regionale  11  aprile  1978,  n. 18 e del secondo comma
dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281.
   L'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui alla presente
legge, valutato in L. 125.000.000 per l'anno  1986,  250.000.000  per
l'anno  1987  e  375.000.000 per l'anno 1988 fara' carico al capitolo
7700 del bilancio regionale.
   Alla  copertura  finanziaria  del  suddetto onere provvederanno il
bilancio pluriennale 1986-1988 allegato  al  bilancio  di  previsione
1986, ed i bilanci pluriennali successivi al 1988 fino ad esaurimento
del periodo di ammortamento.