Art. 25. Annualita' di ammortamento del mutuo L'importo delle annualita' di ammortamento del mutuo di cui all'art. 23 rientra nei limiti indicati dal sesto comma dell'art. 51 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18 e del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281. L'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui alla presente legge, valutato in L. 125.000.000 per l'anno 1986, 250.000.000 per l'anno 1987 e 375.000.000 per l'anno 1988 fara' carico al capitolo 7700 del bilancio regionale. Alla copertura finanziaria del suddetto onere provvederanno il bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione 1986, ed i bilanci pluriennali successivi al 1988 fino ad esaurimento del periodo di ammortamento.