Art. 26. Norme transitorie e finali Fino alla definizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti ed alla sua concreta attuazione: a) i provvedimenti di autorizzazione di competenza regionale vengono rilasciati di norma in via provvisoria; b) alla individuazione dei siti ove localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali o tossici e nocivi nonche' i centri di raccolta e demolizione dei veicoli a motore e simili, provvedono i comuni con spesa a carico della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 7, quarto comma e 23 della presente legge; c) e' fatto obbligo ai comuni di adottare, ove possibile, tutte le misure anche temporanee atte a conseguire nell'espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti migliori condizioni igienico-sanitarie e di tutela ambientale. Le attivita' e gli impianti gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi alle prescrizioni e/o caratteristiche stabilite dalla normativa statale entro il termine del 31 dicembre 1986 ovvero entro il minor termine stabilito dal provvedimento regionale provvisorio di autorizzazione.