Art. 26.
                      Norme transitorie e finali
 
   Fino  alla  definizione  del  piano  regionale  di smaltimento dei
rifiuti ed alla sua concreta attuazione:
     a)  i  provvedimenti  di  autorizzazione di competenza regionale
vengono rilasciati di norma in via provvisoria;
     b)  alla individuazione dei siti ove localizzare gli impianti di
smaltimento dei rifiuti urbani, speciali o tossici e nocivi nonche' i
centri  di  raccolta  e  demolizione  dei  veicoli a motore e simili,
provvedono i comuni con spesa a carico della Regione  secondo  quanto
previsto dagli articoli 7, quarto comma e 23 della presente legge;
     c)  e' fatto obbligo ai comuni di adottare, ove possibile, tutte
le misure anche temporanee atte a  conseguire  nell'espletamento  dei
servizi    di    smaltimento    dei   rifiuti   migliori   condizioni
igienico-sanitarie e di tutela ambientale.
   Le attivita' e gli impianti gia' in esercizio alla data di entrata
in vigore della presente legge debbono  adeguarsi  alle  prescrizioni
e/o  caratteristiche  stabilite  dalla  normativa  statale  entro  il
termine del 31 dicembre 1986 ovvero entro il minor termine  stabilito
dal provvedimento regionale provvisorio di autorizzazione.