Art. 3.
                       Competenze della Regione
 
   Alla Regione compete:
     a)  la  predisposizione e l'aggiornamento del piano regionale di
organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
     b)  l'approvazione,  secondo la procedura indicata al successivo
art. 7, dei siti in cui realizzare gli impianti di smaltimento  ed  i
centri di raccolta dei veicoli a motore e simili;
     c)  l'esame  ed  approvazione  dei  progetti  e  degli elaborati
tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento;
     d) la promozione di forme ottimali di gestione intercomunale dei
servizi di smaltimento secondo le  indicazioni  contenute  nel  piano
regionale e secondo quanto previsto al successivo art. 8;
     e)  il rilascio dell'autorizzazione ad enti, esclusi i comuni, o
imprese singole e/o associazione ad:
     1)  effettuare  la  raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e
speciali prodotti da terzi;
     2)  effettuare  la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e
nocivi e/o pericolosi;
     3)  installare  e  gestire  impianti  di smaltimento dei rifiuti
urbani e/o speciali, e/o tossici e nocivi;
     f) il rilascio dell'autorizzazione ai comuni o ad altro soggetto
che gestisce il servizio pubblico di smaltimento ad:
     1)  effettuare  la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e/o
tossici e nocivi;
     2)  installare  e/o impianti di smaltimento dei rifiuti speciali
e/o tossici e nocivi;
     g)   la  trasmissione  al  comitato  interministeriale,  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre
1982,  n. 915 dei dati statistici rilevati ai sensi dell'ultimo comma
degli articoli 3  e  11  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle informazioni inerenti la
situazione dello smaltimento dei rifiuti.
     h)  l'emanazione ad integrazione della normativa statale vigente
e della presente legge di  norme  tecniche  e  regolamentari  per  la
costruzione  e  la  gestione  degli  impianti  di smaltimento, per la
raccolta ed  il  trasporto  dei  rifiuti  nonche'  per  stabilire  le
procedure  di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo
e la riutilizzazione dei rifiuti;
     i)  definire le caratteristiche dei registri di carico e scarico
e relativa modulistica di cui all'art. 19 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 915/82;
     l)  ogni  altro  adempimentto  ad  essa  demandato in materia di
smaltimento dei rifiuti  dalla  normativa  statale  vigente  e  dalla
presente legge.
   Nell'esercizio delle attivita' di propria competenza in materia di
smaltimento dei rifiuti, in attuazione dei principi generali  di  cui
all'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, svolge azioni volte, in particolare:
     a  favorire  i  sistemi  tendenti  a  limitare la produzione dei
rifiuti e la raccolta differenziata dei medesimi;
     a  promuovere  i  sistemi  tendenti a riciclare e riutilizzare o
recuperare da essi materiali ed energia con l'osservanza dei  criteri
di economicita' ed efficienza.