Art. 3. Competenze della Regione Alla Regione compete: a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; b) l'approvazione, secondo la procedura indicata al successivo art. 7, dei siti in cui realizzare gli impianti di smaltimento ed i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili; c) l'esame ed approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento; d) la promozione di forme ottimali di gestione intercomunale dei servizi di smaltimento secondo le indicazioni contenute nel piano regionale e secondo quanto previsto al successivo art. 8; e) il rilascio dell'autorizzazione ad enti, esclusi i comuni, o imprese singole e/o associazione ad: 1) effettuare la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; 2) effettuare la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi e/o pericolosi; 3) installare e gestire impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, e/o tossici e nocivi; f) il rilascio dell'autorizzazione ai comuni o ad altro soggetto che gestisce il servizio pubblico di smaltimento ad: 1) effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi; 2) installare e/o impianti di smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi; g) la trasmissione al comitato interministeriale, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 dei dati statistici rilevati ai sensi dell'ultimo comma degli articoli 3 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle informazioni inerenti la situazione dello smaltimento dei rifiuti. h) l'emanazione ad integrazione della normativa statale vigente e della presente legge di norme tecniche e regolamentari per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti nonche' per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti; i) definire le caratteristiche dei registri di carico e scarico e relativa modulistica di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82; l) ogni altro adempimentto ad essa demandato in materia di smaltimento dei rifiuti dalla normativa statale vigente e dalla presente legge. Nell'esercizio delle attivita' di propria competenza in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione dei principi generali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, svolge azioni volte, in particolare: a favorire i sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata dei medesimi; a promuovere i sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare o recuperare da essi materiali ed energia con l'osservanza dei criteri di economicita' ed efficienza.