Art. 4.
              Formazione e contenuti del piano regionale
                      di smaltimento dei rifiuti
 
   In  ottemperanza  al  disposto  di  cui  all'art.  6  lettera a) e
dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982,  n.  915,  la  giunta  regionale  elabora  un progetto di piano
regionale di organizzazione dei servizi si smaltimento dei rifiuti.
   Il progetto deve indicare tra l'altro:
     a)  la  quantia'  ed  i  tipi di rifiuti prodotti nel territorio
regionale;
     b) i metodi di smaltimento ottimali, in relazione alla quantita'
dei rifiuti prodotti, ivi comprese le piattaforme specializzate per i
trattamenti dei rifiuti tossici e nocivi;
     c) il bacino territoriale ottimale di utenza di ciascun impianto
di smaltimento, esistente o da realizzare;
     d)  una  o  piu' zone ottimali di localizzazione, all'interno di
ciascun bacino, ogni nuovo impianto previsto o centro di raccolta dei
veicoli a motore e simili;
     e)  le  forme  piu'  convenienti di realizzazione da parte degli
enti locali degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e
speciali assimilabili agli urbani;
     f)  le iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti e
favorirne il riciclo e la utilizzazione;
     g) la spesa necessaria per la sua attuazione;
     h)  l'ordine  delle  priorita'  d'intervento,  in relazione alle
risorse finanziarie disponibili;
     i) gli impianti di smaltimento esitenti e/o i centri di raccolta
dei veicoli a motore e simile da bonificare o trasferire.
   Il  progetto  di  piano  e' inviato ai comuni, alle province, alle
Comunita' montane ed al consorzio dei comuni non montani del Materano
perche'   esprimano  il  loro  parere  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta.
   Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.
   Entro  i successivi sessanta giorni, la giunta regionale adotta la
proposta  di  piano  e  la  trasmette  al  consiglio  regionale   per
l'approvazione.
   Il  Piano  regionale ha vigore a tempo indeterminato e puo' essere
modificato in tutto o in parte in  ogni  tempo  quando  sopravvengono
importanti  ragioni che determinano la necessita' o la convenienza di
modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere
generale, sia per singole parti.