Art. 4. Formazione e contenuti del piano regionale di smaltimento dei rifiuti In ottemperanza al disposto di cui all'art. 6 lettera a) e dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la giunta regionale elabora un progetto di piano regionale di organizzazione dei servizi si smaltimento dei rifiuti. Il progetto deve indicare tra l'altro: a) la quantia' ed i tipi di rifiuti prodotti nel territorio regionale; b) i metodi di smaltimento ottimali, in relazione alla quantita' dei rifiuti prodotti, ivi comprese le piattaforme specializzate per i trattamenti dei rifiuti tossici e nocivi; c) il bacino territoriale ottimale di utenza di ciascun impianto di smaltimento, esistente o da realizzare; d) una o piu' zone ottimali di localizzazione, all'interno di ciascun bacino, ogni nuovo impianto previsto o centro di raccolta dei veicoli a motore e simili; e) le forme piu' convenienti di realizzazione da parte degli enti locali degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani; f) le iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti e favorirne il riciclo e la utilizzazione; g) la spesa necessaria per la sua attuazione; h) l'ordine delle priorita' d'intervento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili; i) gli impianti di smaltimento esitenti e/o i centri di raccolta dei veicoli a motore e simile da bonificare o trasferire. Il progetto di piano e' inviato ai comuni, alle province, alle Comunita' montane ed al consorzio dei comuni non montani del Materano perche' esprimano il loro parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Entro i successivi sessanta giorni, la giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e puo' essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessita' o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per singole parti.