Art. 5. Contributo a favore dei Comuni I comuni, sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti anche da altri comuni, hanno titolo, previa convenzione, ad essere risarciti degli oneri relativi alle azioni intese ad evitare il disagio ambientale mediante la corresponsione da parte dei soggetti indicati al successivo comma di un contributo annuo determinato sulla base di criteri preventivamente fissati dalla Giunta Regionale con riferimento alla quantita' e qualita' dei rifiuti. La suddetta convenzione viene stipulata: a) tra comune sede dell'impianto e comune che conferisce i rifiuti, se trattasi di impianto di smaltimento di rifiuti urbani e/o assimilabili agli urbani; b) tra comune sede dell'impianto e gestore dell'impianto se trattasi di impianto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi. Le somme introitate devono essere destinate per interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente. Il contributo viene annualmente rivalutato in base all'indice Istat del costo della vita. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche relativamente ai centri di raccolta di veicoli a motore e simili destinati alla demolizione. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, commi quinto, sesto e settimo del decreto-legge 30 dicembre 1981 n. 801, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 1982 n. 62.