Art. 5.
                    Contributo a favore dei Comuni
 
   I  comuni,  sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti
anche da altri comuni, hanno titolo, previa  convenzione,  ad  essere
risarciti  degli  oneri  relativi  alle  azioni  intese ad evitare il
disagio ambientale mediante la corresponsione da parte  dei  soggetti
indicati al successivo comma di un contributo annuo determinato sulla
base di criteri preventivamente fissati dalla  Giunta  Regionale  con
riferimento alla quantita' e qualita' dei rifiuti.
   La suddetta convenzione viene stipulata:
     a)  tra  comune  sede  dell'impianto  e  comune che conferisce i
rifiuti, se trattasi di impianto di smaltimento di rifiuti urbani e/o
assimilabili agli urbani;
    b)  tra  comune  sede  dell'impianto  e  gestore dell'impianto se
trattasi di impianto per lo  smaltimento  dei  rifiuti  speciali  e/o
tossici e nocivi.
   Le   somme  introitate  devono  essere  destinate  per  interventi
finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della  natura  e
dell'ambiente.
   Il  contributo  viene  annualmente  rivalutato  in base all'indice
Istat del costo della vita.
   Le  disposizioni  di cui al presente articolo trovano applicazione
anche relativamente ai centri di  raccolta  di  veicoli  a  motore  e
simili destinati alla demolizione.
   E'  fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, commi quinto, sesto e
settimo del decreto-legge 30 dicembre 1981  n.  801,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 1982 n. 62.