Art. 7.
                        Individuazione di siti
 
   Alla  individuazione  dei  siti ove realizzare i nuovi impianti di
smaltimento e/o i centri di raccolta dei veicoli a  motore  e  simili
destinati alla demolizione si provvede secondo la seguente procedura:
     a)  i  comuni,  nel  cui  ambito  territoriale  ricadono le zone
previste dal  piano  di  cui  al  precedente  art.  4,  espletate  le
necessarie  indagini anche di impatto ambientale, individuano il sito
ove ubicare l'impianto di smaltimento  o  il  centro  di  raccolta  e
demolizione dei veicoli a motore e simili;
     b) l'atto di individuazione del sito, corredato dalla necessaria
documentazione, viene trasmesso alla giunta regionale che  l'approva,
previo  parere  del comitato tecnico amministrativo di cui alla legge
regionale 8 febbraio  1977,  n.  10,  integrato  dai  componenti  del
comitato di esperti di cui al successivo art 14.
   La  deliberazione  della giunta regionale di approvazione del sito
costituisce, ai sensi con le procedure dellart. 2 della legge 5 marzo
1982,  n.  62,  ove  necessario, variante degli strumenti urbanistici
vigenti dei comuni interessati. Le indicazioni e  le  norme  in  esse
contenute  si  sostituiscono  alle  eventuali previsioni difformi dai
suddetti strumenti urbanistici.
   Alla  individuazione  dei  siti,  di  cui  al presente articolo, i
comuni interessati debbono  provvedere  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione del piano.
   Scaduto  inutilmente  tale termine vi provvede la Regione mediante
la nomina di un commissario ad acta.
   Per  l'espletamento  delle indagini necessarie alla individuazione
dei siti e/o per la loro eventuale  acquisizione,  i  comuni  possono
utilizzare  le  disponibilta' finanziarie previste al successivo art.
23, secondo criteri preventivamente stabiliti dalla giunta regionale.
   Le  disposizioni  del presente articolo trovano applicazione anche
per  l'individuazione  dei  siti   previsti   dall'articolo   2   del
decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 convertito nella legge 5 marzo
1982, n. 62 relativi  allo  smaltimento  dei  liquami  e  dei  fanghi
residuati   dalle   lavorazioni   industriali   o   dai  processi  di
depurazione.