Art. 7. Individuazione di siti Alla individuazione dei siti ove realizzare i nuovi impianti di smaltimento e/o i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili destinati alla demolizione si provvede secondo la seguente procedura: a) i comuni, nel cui ambito territoriale ricadono le zone previste dal piano di cui al precedente art. 4, espletate le necessarie indagini anche di impatto ambientale, individuano il sito ove ubicare l'impianto di smaltimento o il centro di raccolta e demolizione dei veicoli a motore e simili; b) l'atto di individuazione del sito, corredato dalla necessaria documentazione, viene trasmesso alla giunta regionale che l'approva, previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, integrato dai componenti del comitato di esperti di cui al successivo art 14. La deliberazione della giunta regionale di approvazione del sito costituisce, ai sensi con le procedure dellart. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, ove necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti dei comuni interessati. Le indicazioni e le norme in esse contenute si sostituiscono alle eventuali previsioni difformi dai suddetti strumenti urbanistici. Alla individuazione dei siti, di cui al presente articolo, i comuni interessati debbono provvedere entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano. Scaduto inutilmente tale termine vi provvede la Regione mediante la nomina di un commissario ad acta. Per l'espletamento delle indagini necessarie alla individuazione dei siti e/o per la loro eventuale acquisizione, i comuni possono utilizzare le disponibilta' finanziarie previste al successivo art. 23, secondo criteri preventivamente stabiliti dalla giunta regionale. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per l'individuazione dei siti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 convertito nella legge 5 marzo 1982, n. 62 relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.