Art. 8.
      Gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento
                  dei rifiuti urbani ed assimilabili
 
   Per lo svolgimento del servizio inerente alla raccolta trasporto e
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  degli  altri  rifiuti  il   cui
smaltimento  compete  ai  Comuni,  questi possono fare ricorso ad una
delle seguenti forme di gestione, anche  limitatamente  da  una  sola
fase del servizio:
     a)  gestione  da  parte  di  ciascun  comune, in forma diretta o
mediante azienda municipalizzata;
     b) concessione ad enti e/o imprese specializzate, autorizzate ai
sensi dell'art. 16 della presente legge;
     c)  gestione  mediante  affidamento  alla  Comunita'  montana di
appartenenza o al consorzio dei  comuni  non  montani  del  materano,
ovvero   mediante   costituzione  di  apposito  consorzio  o  azienda
consortile, con l'eventuale partecipazione anche d'imprese singole  o
associate e/o di consorzi industriali aventi sede in Basilicata;
     d)  affidamento  ad altro comune o consorzio di comuni o azienda
municipalizzata o consortile, adeguatamente attrezzati.
   L'atto  di  costituzione  di  consorzi  fra due o piu' comuni, con
l'eventuale partecipazione di comunita' montane  e/o  di  altri  enti
pubblici   operanti  nella  regione  nonche'  di  imprese  singole  o
associate per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, e'
approvato dalla giunta regionale.