Art. 8. Gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili Per lo svolgimento del servizio inerente alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e degli altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Comuni, questi possono fare ricorso ad una delle seguenti forme di gestione, anche limitatamente da una sola fase del servizio: a) gestione da parte di ciascun comune, in forma diretta o mediante azienda municipalizzata; b) concessione ad enti e/o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della presente legge; c) gestione mediante affidamento alla Comunita' montana di appartenenza o al consorzio dei comuni non montani del materano, ovvero mediante costituzione di apposito consorzio o azienda consortile, con l'eventuale partecipazione anche d'imprese singole o associate e/o di consorzi industriali aventi sede in Basilicata; d) affidamento ad altro comune o consorzio di comuni o azienda municipalizzata o consortile, adeguatamente attrezzati. L'atto di costituzione di consorzi fra due o piu' comuni, con l'eventuale partecipazione di comunita' montane e/o di altri enti pubblici operanti nella regione nonche' di imprese singole o associate per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, e' approvato dalla giunta regionale.