Art. 9. Gestione da parte di comuni o altri enti pubblici dei servizi di smaltimento dei rifiuti speciali, e dei centri di raccolta di veicoli a motore e simili destinati alla demolizione. Qualora un impianto di smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi ovvero un centro di raccolta di veicoli a motore e simili e' realizzato da un comune o altro soggetto pubblico che ne abbia la facolta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, alla gestione della relativa attivita', ivi compresa la eventuale raccolta e trasporto, si provvede mediante una della forme indicate all'art. 8, primo comma.