Art. 9.
 
Gestione da parte di comuni o altri enti pubblici dei servizi di
   smaltimento  dei  rifiuti  speciali,  e  dei centri di raccolta di
   veicoli a motore e simili destinati alla demolizione.
   Qualora un impianto di smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici
e nocivi ovvero un centro di raccolta di veicoli a motore e simili e'
realizzato  da  un  comune  o altro soggetto pubblico che ne abbia la
facolta' ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
915/82,  alla  gestione  della  relativa  attivita',  ivi compresa la
eventuale raccolta e trasporto, si provvede mediante una della  forme
indicate all'art. 8, primo comma.