Art. 10. Funzione del comitato Alle sedute del comitato sono invitati, con facolta' di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno. A dette sedute sono invitati a richiesta, con facolta' di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti o stabilimenti sottoposti all'esame del C.R.I.A. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio e le decisioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il comitato, qualora lo ritenga necessario, puo' chiedere agli organi della regione di avvalersi della collaborazione di organi ed uffici statali, di universita' ed enti di ricerca e/o di esperti nelle specifiche materie. I lavori del comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta. Con detto regolamento puo' essere prevista, tra l'altro, l'articolazione del comitato in sezione nonche' la costituzione di gruppi di lavoro e/o il conferimento di incarichi particolari a singoli componenti.