Art. 10.
                        Funzione del comitato
 
   Alle  sedute  del  comitato  sono invitati, con facolta' di essere
coadiuvati  o  di  farsi  rappresentare  da  esperti  di  fiducia,  i
rappresentanti  degli  enti  locali e delle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del  giorno.
   A  dette  sedute sono invitati a richiesta, con facolta' di essere
coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari
delle  imprese  interessate  ai  progetti  o  stabilimenti sottoposti
all'esame del C.R.I.A.
   Le  riunioni  del  comitato  sono  valide  con  la  presenza della
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio e le decisioni  sono
valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti.
   Il  comitato,  qualora  lo  ritenga necessario, puo' chiedere agli
organi della regione di avvalersi della collaborazione di  organi  ed
uffici  statali,  di  universita'  ed  enti di ricerca e/o di esperti
nelle specifiche materie.
   I  lavori del comitato sono disciplinati da un regolamento interno
approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta.
   Con   detto   regolamento   puo'  essere  prevista,  tra  l'altro,
l'articolazione del comitato in sezione nonche'  la  costituzione  di
gruppi  di  lavoro  e/o  il  conferimento  di incarichi particolari a
singoli componenti.