Art. 12.
                          Norma transitoria
 
  In  attesa  dell'espletamento  della procedura prevista dall'art. 8
per la costituzione  del  comitato  regionale  contro  l'inquinamento
atmosferico  la  giunta  regionale,  al  fine  di poter adottare atti
urgenti per i quali sia prevista dalla normativa statale  vigente  il
parere  obbligatorio  del  comitato medesimo provvede a costituire in
via  provvisoria  detto  organismo  con  composizione   limitata   ai
componenti  indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del citato
art. 8. Il comitato provvisorio resta in carica fino alla definizione
dell'atto di costituzione previsto dall'art. 8.