Art. 12. Norma transitoria In attesa dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 8 per la costituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico la giunta regionale, al fine di poter adottare atti urgenti per i quali sia prevista dalla normativa statale vigente il parere obbligatorio del comitato medesimo provvede a costituire in via provvisoria detto organismo con composizione limitata ai componenti indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del citato art. 8. Il comitato provvisorio resta in carica fino alla definizione dell'atto di costituzione previsto dall'art. 8.