Art. 3.
                    Contenuti dei piani regionali
 
   I  piani  regionali  di  risanamento  atmosferico  provvedono  tra
l'altro, a:
     a)  individuare  le sostanze che, pur non comprese nella tabella
allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
marzo 1983, costituiscono, in relazione ai fattori ambientali locali,
causa concreta di inquinamento;
     b)  indicare  i  sistemi  ed  i  procedimenti piu' idonei per la
graduale riduzione dell'inquinamento entro i limiti prescritti;
     c)   preventivare  il  costo  delle  azioni  programmate  e  gli
eventuali mezzi per farvi fronte.
   Nell'ambito dei suddetti piani, si puo:
     a) imporre il divieto di attivare nuove emissioni e di aumentare
quelle esistenti;
     b) stabilire le misure di intervento indicate al successivo art.
4, primo comma;
     c)  imporre  i  tipi  di  combustibili utilizzabili per impianti
termici destinati al riscaldamento dei  locali  o  l'introduzione  di
sistemi  di  riscaldamento  non  inquinanti  che  utilizzino  energie
alternative;
     d) imporre la limitazione alla circolazione dei veicoli.
   Per   la  predisposizione  dei  piani  di  risanamento  la  giunta
regionale  puo'  avvalersi  oltre  che  del  C.R.I.A.,  di   istituti
universitari,  enti pubblici o privati specializzati o eperti esterni
di comprovata qualificazione.