Art. 3. Contenuti dei piani regionali I piani regionali di risanamento atmosferico provvedono tra l'altro, a: a) individuare le sostanze che, pur non comprese nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, costituiscono, in relazione ai fattori ambientali locali, causa concreta di inquinamento; b) indicare i sistemi ed i procedimenti piu' idonei per la graduale riduzione dell'inquinamento entro i limiti prescritti; c) preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte. Nell'ambito dei suddetti piani, si puo: a) imporre il divieto di attivare nuove emissioni e di aumentare quelle esistenti; b) stabilire le misure di intervento indicate al successivo art. 4, primo comma; c) imporre i tipi di combustibili utilizzabili per impianti termici destinati al riscaldamento dei locali o l'introduzione di sistemi di riscaldamento non inquinanti che utilizzino energie alternative; d) imporre la limitazione alla circolazione dei veicoli. Per la predisposizione dei piani di risanamento la giunta regionale puo' avvalersi oltre che del C.R.I.A., di istituti universitari, enti pubblici o privati specializzati o eperti esterni di comprovata qualificazione.