Art. 4. Estensione al territorio regionale della normativa statale in materia di inquinamento atmosferico proveniente da industrie e impianti termici Qualora i piani regionali di risanamento atmosferico, adottati secondo la procedura di cui alla presente legge, prevedano misure di intervento dirette a limitare l'inquinamento proveniente da stabilimenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio e/o da impianti termici, il consiglio regionale, contestualmente all'adozione di detti piani provvede tra l'altro a: a) dichiarare "sotto controllo", ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, il territorio dei comuni ricadenti nelle zone oggetto dei piani; b) sottoporre alla disciplina dell'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 gli stabilimenti industriali e, ove necessario quelli artigianali, commerciali e di servizio ubicati nei comuni dichiarati sotto controllo; c) sottoporre alla disciplina di cui ai cap. 2, 3 e 4 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 gli impianti termici esistenti nei comuni dichiarati sotto controllo; d) stabilire i termini a decorrere dai quali gli stabilimenti e gli impianti termici inanzi indicati non ancora in attivita' devono ritenersi assoggettati alla disciplina della normativa statale sopra richiamata nonche' i termini entro i quali gli stabilimenti e gli impianti termici gia' in attivita' devono adeguarsi alla suddetta normativa statale. Ai fini della concreta applicazione della normativa statale richiamata nel presente articolo, si intendono confermate le procedure di controllo previste nella normativa medesima nonche' i poteri attribuiti ai comuni, alle province, ai sindaci ed al comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, come modificato dal successivo art. 7 fatto salvo quanto diversamente disposto da leggi statali successivamente intervenute. Ai medesimi fini, il potere attribuito al prefetto dall'art. 20' quinto comma della legge n. 615/1966 si intende di spettanza del Sindaco competente per territorio.