Art. 4.
 
Estensione al territorio regionale della normativa statale in materia
di inquinamento  atmosferico  proveniente  da  industrie  e  impianti
termici
   Qualora  i  piani  regionali  di risanamento atmosferico, adottati
secondo la procedura di cui alla presente legge, prevedano misure  di
intervento   dirette   a   limitare   l'inquinamento  proveniente  da
stabilimenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio  e/o
da   impianti   termici,   il  consiglio  regionale,  contestualmente
all'adozione di detti piani provvede tra l'altro a:
     a)  dichiarare "sotto controllo", ai sensi della legge 13 luglio
1966, n. 615, il territorio dei comuni ricadenti nelle  zone  oggetto
dei piani;
     b) sottoporre alla disciplina dell'art. 20 della legge 13 luglio
1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile
1971,  n.  322  gli stabilimenti industriali e, ove necessario quelli
artigianali, commerciali e di servizio ubicati nei comuni  dichiarati
sotto controllo;
     c)  sottoporre  alla disciplina di cui ai cap. 2, 3 e 4 della
legge 13 luglio 1966, n.  615  e  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre 1970, n. 1391 gli impianti termici esistenti
nei comuni dichiarati sotto controllo;
     d)  stabilire i termini a decorrere dai quali gli stabilimenti e
gli impianti termici inanzi indicati non ancora in  attivita'  devono
ritenersi  assoggettati alla disciplina della normativa statale sopra
richiamata nonche' i termini entro i quali  gli  stabilimenti  e  gli
impianti  termici  gia'  in  attivita' devono adeguarsi alla suddetta
normativa statale.
   Ai  fini  della  concreta  applicazione  della  normativa  statale
richiamata  nel  presente  articolo,  si  intendono   confermate   le
procedure  di  controllo  previste nella normativa medesima nonche' i
poteri attribuiti ai comuni, alle province, ai sindaci ed al comitato
regionale  contro  l'inquinamento  atmosferico,  come  modificato dal
successivo art. 7 fatto salvo quanto diversamente disposto  da  leggi
statali successivamente intervenute.
   Ai  medesimi  fini, il potere attribuito al prefetto dall'art. 20'
quinto comma della legge n. 615/1966  si  intende  di  spettanza  del
Sindaco competente per territorio.