Art. 5.
                  Ordinanze contingibili ed urgenti
 
   Qualora  sia  richiesto  da  eccezionali  ed urgenti necessita' di
tutela della salute pubblica o  dell'ambiente,  il  presidente  della
giunta  regionale  o  il sindaco adottano, in materia di inquinamento
atmosferico, ordinanze contingibili ed urgenti con  efficacia  estesa
rispettivamente  al  territorio  della  regione  o  a  parte  del suo
territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale.