Art. 5. Ordinanze contingibili ed urgenti Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o il sindaco adottano, in materia di inquinamento atmosferico, ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa rispettivamente al territorio della regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale.